Martedì, 02 Febbraio 2021 15:39

SUPERBONUS 110%: Con il nuovo anno si migliora!

La conversione in legge del decreto rilancio ha portato, come si poteva prevedere, alcune modifiche e integrazioni!

Ma soprattutto ci si attendeva che venisse dato più tempo per l’effettuazione dei lavori, a volte molto complessi.
E così è stato!

Ecco un elenco delle modifiche più importanti:
1) PROROGA: i lavori del super bonus 110% per i privati sono prorogati al 2022 ma entro il 30 Giugno dovrà essere realizzato almeno il 60% delle opere. I condomini invece potranno sfruttare tutto l’anno 2022 senza nessuna limitazione o vincolo di fine Giugno.
2) RIPARTIZIONE QUOTE: Conseguentemente al prolungamento del bonus viene fatta una distinzione tra i lavori del 2021, che saranno divisi in 5 quote annue uguali, e i lavori eseguiti nell’anno 2022, che verranno ripartiti in 4 quote annue di uguale importo.
3) COIBENTAZIONE DEL SOTTOTETTO: viene introdotta la coibentazione del tetto senza distinzione tra superficie disperdente o meno. Vengono compresi inoltre gli edifici privi dell’attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi l’abitazione raggiunga una classe energetica di fascia A (ossia A ,A+ ,A++).
4) ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: si applica la detrazione del 110% anche alle spese finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori, montacarichi o qualsiasi altro strumento che faciliti la mobilità interna ed esterna dell’abitazione a persone con disabilità permanenti o temporaee.
5) PROROGA INTERVENTI IACP: gli Istituti Autonomi Case Popolari potranno accedere alla detrazione del 110%  per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2022. Se a questa data sono stati effettuati il 60% dei lavori totali, il 110% aspetta anche per le spese sostenute entro il 30 Giugno 2023.
6) AUMENTO LIMITI DI SPESA PER I COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI: il limite di spesa è stato aumentato del 50% per tutti i comuni che dal 2008 sono stati interessati da eventi sismici e dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
7) IMPIANTI SOLARI SU PERTINENZE: con il super bonus gli impianti fotovoltaici possono essere installati non solo sul tetto della propria abitazione, ma anche sulle pertinenze.
8) COLONNINA DI RICARICA VEICOLO ELETTRICO: la spesa massima è stata diminuita a:
- € 2000 per tutti gli edifici unifamiliari, o unità funzionalmente indipendenti all’interno di contesti plurifamiliari.
- € 1500 per i condomini che installano un numero massimo di 8 colonnine.
- € 1200 per i condomini che installano un numero superiore a 8 colonnine.
9) UNITA’ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI: può ritenersi tale un’abitazione che ha l’uso esclusivo di almeno tre delle seguenti utenze: acqua, gas, energia elettrica, caldaia.
10) UNICO PROPRIETARIO: posso accedere al super bonus anche edifici composti da due a un massimo di 4 unità abitative distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà con altre persone.

Le modifiche apportate sono molto importanti perché di fatto hanno reso operativo a tutti gli effetti il bonus, eliminando alcune restrizioni che effettivamente lo rendevano inefficace in molte circostanze.
Sicuramente nel prossimo periodo verrano fuori altre casistiche importanti, a cui seguiranno delle domande a cui gli addetti ai lavori dovranno dare una risposta.

Noi di ECOENERGY04 saremo sempre aggiornati e disponibili, presso i nostri uffici, per qualsiasi tipo di chiarimento.

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